(art. 68 LFPr)
1 Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all’articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un’attestazione del livello.
2 Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.
50 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).
(Art. 68 VPETA)
1 If the criteria set out in Article 69a para 1 let. a and b are met for a non-regulated occupation or profession, SERI or a third party will determine what level the foreign qualification holds within the Swiss education system and will issue a level certificate.
2 If all of the criteria set out in Article 69a para 1 are met, SERI or a third party shall recognise the foreign qualification.
49 Inserted by Annex No 2 of the O of 12 Nov. 2014 to the Higher Education Act, in force since 1 Jan. 2015 (AS 2014 4137).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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