La riduzione o il rifiuto dei contributi federali secondo l’articolo 58 LFPr sono determinati in base alla gravità della violazione dei doveri da parte del beneficiario. La riduzione è di al massimo un terzo.
The reduction or withholding of federal subsidies mentioned in Article 58 VPETA shall depend on the severity of the breach of obligations on the part of the subsidy recipient. The reduction may not exceed one-third of the funding granted.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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