(art. 9 cpv. 2 LFPr)
1 La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:
2 I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1.
3 I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.
(Art. 9 para. 2 VPETA)
1 Recognition of non-formal and informal learning shall be decided by:
2 The Cantons shall establish guidance counselling offices that can help individuals draft assessment portfolios presenting all professional and non-professional experience gained outside formal education pathways. These assessment portfolios shall serve as the basis for the recognition of non-formal and informal learning described in paragraph 1 above.
3 The guidance counselling offices shall work with professional organisations and external experts.
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