(art. 22 cpv. 3 e 4 LFPr)
1 I corsi facoltativi e i corsi di ricupero della scuola professionale di base devono essere organizzati in modo che la loro frequentazione non sia di palese ostacolo alla formazione professionale pratica. La loro durata non può superare, durante l’orario di lavoro, mediamente una mezza giornata alla settimana.
2 La necessità di frequentare i corsi di ricupero è riesaminata periodicamente.
3 Se le prestazioni o il comportamento presso la scuola professionale di base o l’azienda di tirocinio sono insufficienti, la scuola, d’intesa con l’azienda di tirocinio, esclude la persona in formazione dai corsi facoltativi. In caso di disaccordo decide l’autorità cantonale.
4 Le scuole professionali di base provvedono a un’offerta equilibrata di corsi facoltativi e di ricupero. Esse offrono in particolare corsi facoltativi di lingue.
(Art. 22 para. 3 and 4 VPETA)
1 Optional courses and remedial courses given by the VET school shall be scheduled so as not to have a negative impact on workplace training. During working hours, these courses should not take up more than a half a day per week on average.
2 The need to attend remedial courses shall be reviewed periodically.
3 If learner performance or conduct at the VET school or host company is unsatisfactory, the VET school shall, in consultation with the host company, exclude the learner from optional courses. In the event of disagreement, the cantonal authorities shall decide on the matter.
4 VET schools shall ensure that there is a well-balanced offering of optional and remedial courses. In particular, VET schools shall offer optional language courses.
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