1 Ai partecipanti al processo all’estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico.
2 La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l’esecuzione della domanda o il procedimento penale all’estero.
3 Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l’autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell’assistenza.
109 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
1 When the requesting State, based on its law, so requests, persons who are participating in proceedings abroad may be authorised to attend mutual assistance proceedings and to have access to the files.
2 Their presence may also be permitted if it substantially helps to facilitate the execution of the request or the foreign criminal proceedings.
3 Their presence may not lead to their obtaining access to information within the scope of secrecy before the appropriate authority has decided whether, and to what extent, assistance may be granted.
110 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1996, in force since 1 Feb. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
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