Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.
Any person forcibly enters Swiss territory in violation of international law shall be liable to a custodial sentence or to a monetary penalty.
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