1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
1 The penalty is a custodial sentence of not less than three years for any person who enlists a child under the age of fifteen into armed forces or groups or recruiting them for this purpose or using them to participate in armed conflicts.
2 In especially serious cases, and in particular where the offence affects a number of children or the offender acts in a cruel manner, a custodial sentence of life may be imposed
3 In less serious cases, a custodial sentence of not less than one year may be imposed.
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