Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 31 Diritto penale svizzero
Internal Law 3 Criminal law - Administration of criminal justice - Execution of sentences 31 Ordinary criminal law

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

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Art. 147 Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

3 L’abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

Art. 147 Computer fraud

1 Any person who with a view to his own or another's unlawful gain, by the incorrect, incomplete or unauthorised use of data, or in a similar way, influences the electronic or similar processing or transmission of data and as a result causes the transfer of financial assets, thus occasioning loss to another, or immediately thereafter conceals such a transfer shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.

2 If the offender acts for commercial gain, he shall be liable to a custodial sentence not exceeding ten years or to a monetary penalty of not less than 90 daily penalty units.

3 Computer fraud to the detriment of a relative or family member is prosecuted only on complaint.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.