1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria184 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.
184 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
1. Any person who for his own or another's unlawful gain appropriates moveable property belonging to another but entrusted to him,
any person who makes unlawful use of financial assets entrusted to him for his own or another's benefit,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
Misappropriation to the detriment of a relative or family member is prosecuted only on complaint.
2. Any person who commits the foregoing offence in his capacity as a member of a public authority, or as a public official, guardian, adviser, professional asset manager, or in the practice of a profession or a trade or the execution of a commercial transaction for which he has been authorised by a public authority, shall be liable to a custodial sentence not exceeding ten years or to a monetary penalty.182
182 Term in accordance with No II 1 para. 8 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979). This amendment has been taken into account throughout the Second Book.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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