Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 189

1 Il lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.

2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.

Art. 188

Unless the parties have agreed otherwise, the arbitral tribunal may render partial awards.

 

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This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.