Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 157

1 La protezione del nome o della ditta di una società iscritta nel registro svizzero di commercio è regolata dal diritto svizzero se il pregiudizio è stato arrecato in Svizzera.

2 Se la società non è iscritta nel registro svizzero di commercio, la protezione del nome o della ditta è regolata dal diritto applicabile alla concorrenza sleale (art. 136) o alla lesione della personalità (art. 132, 133 e 139).

Art. 159

If the operations of a company established under a foreign law are managed in or from Switzerland, the liability of the persons acting on behalf of that company is governed by Swiss law.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.