1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione.
2 Gli effetti che una moneta esplica sull’ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest’ultimo.
3 Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire.
1 A currency is defined by the law of the issuing state.
2 The effects of a currency on the extent of an obligation are governed by the law applicable to such obligation.
3 The law of the state in which payment must be made determines the currency in which the payment must be effected.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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