Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 68 Rappresentanza contrattuale

1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.

2 Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:

a.
in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 200032 sugli avvocati;
b.
dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
c.
nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF33;
d.
dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.

3 Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.

4 Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.

Art. 69 Inability to appear

1 If a party is manifestly unable to appear, the court may invite that party to appoint a representative. If the party does not comply within the set deadline, a representative shall be appointed by the court.

2 The court shall notify the Adult and Child Protection Authority if protective measures are deemed necessary.34

34 Amended by Annex 2 No 3 of the FA of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2010 1739, 2011 725; BBl 2006 7221 7001).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.