1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.
1 The parties must present the court with the facts in support of their case and submit the related evidence.
2 Statutory provisions relating to the ex-officio establishment of facts and taking of evidence are reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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