Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 51 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione

1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.

2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.

3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Art. 52 Acting in good faith

All those who participate in proceedings must act in good faith.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.