1 Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1.
2 La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.
An objection is only admissible after the means of arbitral appeal provided for in the arbitration agreement are exhausted.
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