Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 266 Misure nei confronti dei mass media

Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se:

a.
l’incombente lesione dei diritti dell’instante è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave;
b.
manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione; e
c.
il provvedimento non appare sproporzionato.

Art. 267 Enforcement

The court that orders the interim measure shall also take the required enforcement measures.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.