272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)
Art. 254 Mezzi di prova
1 La prova dev’essere addotta mediante documenti.
2 Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
- a.
- non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
- b.
- lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
- c.
- il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.
Art. 255 investigation
The court establishes the facts ex officio:
- a.
- in matters of bankruptcy and composition;
- b.
- in non-contentious matters.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.