Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 239 Notificazione e motivazione

1 Il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta:

a.
al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale;
b.
recapitando il dispositivo alle parti.

2 La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 200582 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.

Art. 240 Notice and publication of the decision

If so provided by the law or if it serves enforcement, the decision shall be published or notice shall be given to the authorities and third parties concerned.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.