1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.
The parties are responsible for organising and conducting the mediation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.