272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)
Art. 198 Eccezioni
La procedura di conciliazione non ha luogo:
- a.
- nella procedura sommaria;
- abis.70
- nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC71 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;
- b.
- nelle cause sullo stato delle persone;
- bbis.72
- nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all’autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e 298d CC73);
- c.
- nelle cause di divorzio;
- d.74
- nelle cause di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata;
- e.
- nelle seguenti cause rette dalla LEF75:
- 1.
- azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
- 2.
- azione d’accertamento (art. 85a LEF),
- 3.
- azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF),
- 4.
- azione di partecipazione (art. 111 LEF),
- 5.
- azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
- 6.
- azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
- 7.
- azione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF),
- 8.
- azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
- f.
- nelle controversie per cui gli articoli 5 e 6 del presente Codice prevedono il giudizio in istanza cantonale unica;
- g.
- in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa;
- h.
- allorché il giudice ha impartito un termine per proporre azione.
Art. 199 Waiver of conciliation
1 In financial disputes with a value in dispute of at least 100,000 francs, the parties may mutually agree to waive any attempt at conciliation.
2 The plaintiff may unilaterally waive conciliation:
- a.
- if the defendant's registered office or domicile is abroad;
- b.
- if the defendant's residence is unknown;
- c.
- in disputes under the Gender Equality Act of 24 March 199577.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.