1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta.
2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell’articolo 176.
3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.
1 If the expert does not submit his or her opinion on time, the court may revoke the mandate and instruct another expert.
2 If an opinion is incomplete, unclear or insufficiently reasoned, the court may at the request of a party or ex officio order that the opinion be completed or explained, or it may call in another expert.
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