1 Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.
2 Possono pure essere oggetto della prova l’uso e gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero.
Evidence is not required in support of publicly known facts, facts known to the court and commonly accepted rules of experience.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.