1 L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.
2 L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.
3 Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.
4 In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.
5 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.
6 Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.
The court shall revoke legal aid if the conditions are no longer fulfilled or if it comes to light that they never were fulfilled.
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