1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
2 In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
3 Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
1 The court may diverge from the general principles of allocation and allocate the costs at its own discretion:
2 Court costs that are not attributable to any party or third party may be charged to the canton if equitable.
35 Inserted by Annex No 2 of the FA of 17 March 2017 (Commercial Register Law), in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).
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