La decisione della Commissione della concorrenza di avviare una procedura di esame ai sensi dell’articolo 32 della legge è pubblicata nel più breve tempo possibile sul Foglio federale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La pubblicazione menziona la ditta, la sede e l’attività commerciale delle imprese partecipanti; contiene inoltre una breve descrizione della concentrazione e l’indicazione del termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione.
If the Competition Commission decides to open an investigation in accordance with Article 32 Cartel Act, this decision shall be published in the earliest possible edition of the Federal Gazette and the Swiss Official Trade Journal. The publication shall contain the name, domicile and business activities of the undertakings concerned and a brief description of the concentration as well as the period during which third parties may comment on the planned concentration that was notified.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.