I servizi della Confederazione e dei Cantoni hanno l’obbligo di collaborare alle inchieste delle autorità in materia di concorrenza e di mettere a disposizione i documenti necessari.
Federal and cantonal government offices are required to co-operate with the competition authorities in their enquiries and to make any necessary documents available to them.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.