1 Gli organi federali responsabili emanano un regolamento per il trattamento delle collezioni di dati automatizzati che presentano una delle seguenti caratteristiche:
2 L’organo federale responsabile precisa l’organizzazione interna nel regolamento. In particolare descrive le procedure di trattamento e di controllo dei dati e integra i documenti relativi alla pianificazione, all’elaborazione e alla gestione della collezione di dati. Il regolamento contiene le informazioni necessarie per la notifica delle collezioni (art. 16) e dà indicazioni su:
3 Il regolamento è aggiornato periodicamente. È messo a disposizione degli organi incaricati del controllo in una forma per loro intelligibile.
1 The federal bodies responsible shall issue a processing policy for automated data files that:
2 The federal body responsible shall determine its internal organisation in the processing policy. These shall in particular describe the data processing and control procedures and contain all documents on the planning, realisation and management of the data file. The policy shall contain the details required for registration (Art. 16) as well as information on:
3 The policy shall be updated regularly. They shall be made available to the control bodies responsible in a form comprehensible to them.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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