Gli articoli 1 e 2 si applicano per analogia anche alle domande d’informazione rivolte agli organi federali.
Articles 1 and 2 apply by analogy to requests for information made to federal bodies.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.