1 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:
2 Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:
3 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l’organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.
4 Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.
5 Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l’informazione.
17 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
1 The controller of a data file may refuse, restrict or defer the provision of information where:
2 A federal body may further refuse, restrict or defer the provision of information where:
3 As soon as the reason for refusing, restricting or deferring the provision of information ceases to apply, the federal body must provide the information unless this is impossible or only possible with disproportionate inconvenience or expense.
4 The private controller of a data file may further refuse, restrict or defer the provision of information where his own overriding interests so require and he does not disclose the personal data to third parties.
5 The controller of a data file must indicate the reason why he has refused, restricted or deferred access to information.
15 Amended by No 3 of the FA of 19 March 2010 on the Implementation of Framework Decision 2008/977/JHA on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, in force since 1 Dec. 2010 (AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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