Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 23 Proprietà intellettuale e protezione dei dati
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)

235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

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Art. 17 Fondamenti giuridici

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.

2 I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente:

a.
ciò sia indispensabile per l’adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale;
b.29
il Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non sono pregiudicati i diritti della persona interessata; o
c.30
la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 17 Legal basis

1 Federal bodies may process personal data if there is a statutory basis for doing so.

2 They may process sensitive personal data and personality profiles only if a formal enactment expressly provides therefor or if, by way of exception:

a.
such processing is essential for a task clearly defined in a formal enactment;
b.
the Federal Council authorises processing in an individual case because the rights of the data subject are not endangered; or
c.
the data subject has given his consent in an individual case or made his data general accessible and has not expressly prohibited its processing.26

26 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.