Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 23 Proprietà intellettuale e protezione dei dati
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)

235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

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Art. 11a Registro delle collezioni di dati

1 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tiene un registro delle collezioni di dati accessibile via Internet. Ognuno può consultare questo registro.

2 Gli organi federali devono notificare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tutte le collezioni di dati, per la registrazione.

3 Le persone private devono notificare le collezioni se:

a.
trattano regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità; o
b.
comunicano regolarmente dati personali a terzi.

4 Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operative.

5 In deroga ai capoversi 2 e 3, il detentore della collezione di dati non deve notificare la collezione se:

a.
i dati sono trattati da una persona privata in virtù di un obbligo legale;
b.
il Consiglio federale ha esentato il trattamento dall’obbligo di notifica perché non arreca pregiudizio ai diritti delle persone interessate;
c.
utilizza i dati esclusivamente per la pubblicazione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale a carattere periodico e non li comunica a terzi senza che le persone interessate ne siano a conoscenza;
d.
i dati sono trattati da un giornalista che si serve della collezione esclusivamente come strumento di lavoro personale;
e.
ha designato un responsabile della protezione dei dati che controlli autonomamente se le disposizioni interne in materia di protezione dei dati siano rispettate e tiene un inventario delle collezioni;
f.
ha ottenuto il marchio di qualità inerente alla protezione dei dati in virtù di una procedura di certificazione ai sensi dell’articolo 11 e il risultato della valutazione è stato comunicato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di notifica delle collezioni di dati e di tenuta e pubblicazione del registro, nonché la funzione e i compiti dei responsabili della protezione dei dati conformemente al capoverso 5 lettera e, come pure la pubblicazione di un elenco dei titolari delle collezioni di dati esentati dall’obbligo di notifica conformemente al capoverso 5 lettere e ed f.

20 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 11a Register of data files

1 The Commissioner maintains a register of data files that is accessible online. Anyone may consult the register.

2 Federal bodies must declare all their data files to the Commissioner in order to have them registered.

3 Private persons must declare their data files if:

a.
they regularly process sensitive personal data or personality profiles; or
b.
they regularly disclose personal data to third parties.

4 The data files must be declared before they are opened.

5 In derogation from the provisions in paragraphs 2 and 3, the controller of data files is not required to declare his files if:

a.
private persons are processing the data in terms of a statutory obligation;
b.
the Federal Council has exempted the processing from the registration requirement because it does not prejudice the rights of the data subjects;
c.
he uses the data exclusively for publication in the edited section of a periodically published medium and does not pass on any data to third parties without informing the data subjects;
d.
the data is processed by journalists who use the data file exclusively as a personal work aid;
e.
he has designated a data protection officer who independently monitors internal compliance with data protection regulations and maintains a list of the data files;
f.
he has acquired a data protection quality mark under a certification procedure in accordance with Article 11 and has notified the Commissioner of the result of the evaluation.

6 The Federal Council regulates the modalities for the declaration of data files for registration, the maintenance and the publication of the register, the appointment and duties of the data protection officer under paragraph 5 letter e and the publication of a list of controllers of data files that are relieved of the reporting obligation under paragraph 5 letters e and f.

18 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.