1 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tiene un registro delle collezioni di dati accessibile via Internet. Ognuno può consultare questo registro.
2 Gli organi federali devono notificare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tutte le collezioni di dati, per la registrazione.
3 Le persone private devono notificare le collezioni se:
4 Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operative.
5 In deroga ai capoversi 2 e 3, il detentore della collezione di dati non deve notificare la collezione se:
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di notifica delle collezioni di dati e di tenuta e pubblicazione del registro, nonché la funzione e i compiti dei responsabili della protezione dei dati conformemente al capoverso 5 lettera e, come pure la pubblicazione di un elenco dei titolari delle collezioni di dati esentati dall’obbligo di notifica conformemente al capoverso 5 lettere e ed f.
20 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 The Commissioner maintains a register of data files that is accessible online. Anyone may consult the register.
2 Federal bodies must declare all their data files to the Commissioner in order to have them registered.
3 Private persons must declare their data files if:
4 The data files must be declared before they are opened.
5 In derogation from the provisions in paragraphs 2 and 3, the controller of data files is not required to declare his files if:
6 The Federal Council regulates the modalities for the declaration of data files for registration, the maintenance and the publication of the register, the appointment and duties of the data protection officer under paragraph 5 letter e and the publication of a list of controllers of data files that are relieved of the reporting obligation under paragraph 5 letters e and f.
18 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.