1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni incombono alle autorità cantonali.
2 Le sentenze, le decisioni aventi carattere penale pronunciate dalle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, senza spese e nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.
1 The prosecution and judgment of an offence is a matter for the cantonal authorities.
2 Judgments, penalty orders issued by administrative authorities and decisions to dismiss proceedings must be communicated without delay, free of charge and with full copies of documents to the Office of the Attorney General of Switzerland.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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