1 I segreti di fabbricazione o d’affari delle parti devono essere tutelati.
2 I mezzi di prova che potrebbero violare siffatti segreti possono essere rivelati alla parte avversa solo per quanto siano compatibili con la tutela dei segreti di cui si tratta.
1 The parties' manufacturing or trade secrets must be safeguarded.
2 Evidence which would disclose such secrets may be made available to the other party only to such an extent as is compatible with the safeguarding of the secrets.
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