1 La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all’articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo.
2 Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione della domanda da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti.
212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
The Institute shall publish registrations made in the Swiss Register of European Patents.
217 Amended by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 June 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).
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