1 I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono essere muniti del segno del brevetto, consistente nella croce federale e nel numero del brevetto. Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari.36
2 Il titolare del brevetto può esigere che i coutenti o i concessionari di una licenza muniscano del segno del brevetto i prodotti da essi fabbricati o l’imballaggio dei medesimi.
3 Il coutente o il concessionario di una licenza che non si conforma a tale esigenza del titolare del brevetto risponde verso di lui del danno che gliene deriva, impregiudicato restando il diritto del titolare di esigere l’apposizione del segno del brevetto.
36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
1 Products that are protected by a patent, or their packaging, may be marked as being patented with the Federal Cross and the number of the patent. The Federal Council may prescribe additional indications.38
2 The proprietor of the patent may require any prior user or any licensee to affix the patent mark on the products manufactured by them or on the packaging of such products.
3 If the prior user or licensee does not comply with the requirement of the proprietor of the patent, he is liable to the latter for any resulting losses without prejudice to the proprietor’s right to require the use of the patent mark.
38 Amended by No I of the FA of 17 Feb. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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