1 Se la domanda di registrazione non adempie i requisiti formali di cui all’articolo 19 capoverso 1 e all’articolo 20 della LDes, nonché agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, l’IPI concede al depositante un termine per completare o correggere la domanda.
2 Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l’IPI non entra affatto nel merito della domanda di registrazione o vi entra soltanto parzialmente.
1 If the application for registration does not fulfil the formal requirements of Article 19 paragraph 1 and Article 20 of the DesA, as well as Article 9 and 10 of this Ordinance, the IPI shall set a time limit for the applicant to complete or correct the application.
2 If the applicant does not remedy the deficiency within the time limit, the IPI shall dismiss the application for registration in its entirety or in part.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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