1 L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LDes4 e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale5 (IPI)6.
2 L’esecuzione degli articoli 46–49 della LDes e degli articoli 37–40 della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)7.
4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
7 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 The Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI)4 is responsible for carrying out the administrative duties stipulated in the DesA5 and this Ordinance.
2 The Federal Office for Customs and Border Security FOCBS
4 The name of this administrative unit was amended in application of Art. 16 para. 3 of the Publications Ordinance of 17 Nov. 2004 (AS 2004 4937). This amendment has been made throughout the text.
5 Expression in accordance with No I of the O of 2 Dec. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4833). This amendment has been made throughout the text.
6 The name of this administrative unit was amended
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.