1 Il titolare del diritto può concedere a terzi l’uso esclusivo o non esclusivo del diritto di design o di singole facoltà da esso derivanti.
2 La licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti. In tal modo diventa opponibile a ogni diritto sul design acquisito posteriormente.
1 The right holder may permit third parties to use the design right or individual rights conferred by the design right either exclusively or non-exclusively.
2 The licence is entered in the Register at the request of one of the parties involved. It then becomes binding on any rights to the design subsequently acquired.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.