Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 23 Proprietà intellettuale e protezione dei dati
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

232.111 Ordinance of 23 December 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO)

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Art. 52r

1 Le domande che invocano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 50e capoverso 1 LPM e le domande di cui all’articolo 50e capoverso 4 LPM possono essere presentate da:

a.
una parte ai sensi della PA112;
b.
un Cantone, se si tratta di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima di un’entità geografica cantonale o di una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

2 Esse devono essere presentate all’IPI per scritto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Ufficio internazionale dell’OMPI. Il termine comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l’Ufficio internazionale ha pubblicato la registrazione internazionale nel proprio organo di pubblicazione.

3 Gli articoli 20 – 24 si applicano per analogia.

4 L’IPI può invitare le autorità federali o cantonali a esprimere il loro parere.

Art. 52r

1 Applications invoking a ground under Article 50e paragraph 1 TmPA and applications in accordance with Article 50e paragraph 4 TmPA may be submitted:

a.
by any party in accordance with the APA114;
b.
by a canton if it concerns a foreign denomination that is the same as or similar to that of a cantonal geographical unit or a traditional denomination used in Switzerland.

2 Applications must be submitted in writing to the IPI within three months of the publication of the international registration by the International Bureau. The time limit shall begin on the first day of the month following the publication in the organ of publication of the International Bureau of WIPO.

3 Articles 20–24 apply by analogy.

4 The IPI may invite the affected federal and cantonal authorities to comment.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.