1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell’opera o nella pubblicazione di quest’ultima.
2 Finché l’autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l’editore può esercitare il diritto d’autore. Se neppure l’editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pubblicato l’opera.
1 Unless proven otherwise, the author is the person whose name, pseudonym or distinctive sign appears on the copies or the publication of the work.
2 As long as the author is not named or remains unknown in the case of a pseudonym or a distinctive sign, the person who is the editor of the work may exercise the copyright. Where such person is also not named, the person who has published the work may exercise the copyright.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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