1 Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto.
2 Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono procedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati.
3 Il prodotto della gestione dev’essere ripartito tra l’avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un’equa parte spetti di norma all’autore e all’artista interprete. È consentita un’altra ripartizione se le spese fossero eccessive.
4 Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare originario dei diritti e terzi.
1 The collective rights management organisations must distribute the exploitation proceeds in proportion to the revenue derived from the individual works and performances. They must make all reasonable efforts to identify those who are entitled to a share of the proceeds.
2 If a distribution entails unreasonable expense, the collective rights management organisations may estimate the extent of revenue; the estimates are based on factors that are capable of verification and are appropriate.
3 The proceeds are divided between the original holders of rights and other entitled persons in such a way that an equitable share goes to the author and the performer. A different distribution is permissible where the expense would be unreasonable.
4 Contractual agreements made by the original holders of rights with third parties take precedence over the rules of distribution.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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