1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.
2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all’accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.
3 È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:
4 Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.
1 Effective technological measures for the protection of works and other protected subject-matter may not be circumvented.
2 Effective technological measures in accordance with paragraph 1 means technologies and devices such as access control, copy control, encryption, scrambling and other modification mechanisms that are intended and suitable for preventing or limiting the unauthorised use of works and other subject-matter.
3 It is unlawful to manufacture, import, offer, transfer or otherwise distribute, rent, give for use, and advertise or possess for commercial purposes devices, products or components, or provide services which:
4 The ban on circumvention may not be enforced against those persons who undertake the circumvention exclusively for legally permitted uses.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.