1 È lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.
2 La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.
1 A work permanently situated in a place accessible to the public may be depicted; the depiction may be offered, transferred, broadcast or otherwise distributed.
2 The depiction may not be three-dimensional and it may not serve the same purpose as the original.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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