1 Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d’opera presenti nei loro fondi all’interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.
2 Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:
23 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
1 Public and publicly accessible libraries, educational institutions, museums, collections and archives may, within their inventories that serve the purposes of describing and making their collections accessible, reproduce short excerpts of the works or copies of works in their collections, provided that this does not impair the normal exploitation of the works.
2 The following parts of works, in particular, are considered short excerpts:
22 Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
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