1 Un’opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.
2 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.
3 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d’autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se:
4 L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un’opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.
5 Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
21 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1013; FF 2018 505).
1 A work may be reproduced, distributed or made available in a format which is accessible to people with disabilities insofar as the work cannot be perceived, or can only be perceived with difficulty, in its already published form.
2 Copies under paragraph 1 may only be produced, distributed or made available for non-commercial purposes, and only for the use of persons with disabilities.
3 Copies under paragraph 1 and copies which were produced in accordance with a corresponding legal limitation or exception in another country may be imported and exported if:
4 The author has the right to remuneration for the copying, distribution and making available of a work in a format accessible to persons with disabilities other than in the case of the production of individual copies of the work.
5 Claims for remuneration may only be asserted by an authorised collective rights management organisation.
20 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct. 2007 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389). Amended by the Annex to the FD of 21 June 2019 on the Adoption of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1013; BBl 2018 591).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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