1 I Cantoni possono definire quali ampliamenti ai sensi dell’articolo 10 OMU, tra l’altro, ulteriori livelli d’informazione, ulteriori suddivisioni degli oggetti dell’allegato A o nuovi attributi degli oggetti dell’allegato A.
2 Gli ampliamenti sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del modello dei dati della Confederazione e sono compatibili con le decisioni del Dipartimento concernenti il linguaggio di descrizione dei dati normalizzato e l’interfaccia della misurazione ufficiale (IMU) ai sensi dell’articolo 6bis capoverso 2 OMU.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 514).
1 In accordance with OCS Art. 10, the cantons may define additional information layers and additional themes or attributes of the objects in Annex A.
2 Such additions are permitted insofar as they conform to the requirements of the federal data model and are compatible with departmental decisions on the standardised data description language and the official cadastral surveying interface (AVS – Amtliche Vermessungsschnittstelle) in accordance with OCS Article 6bis paragraph 2.
32 Amended in accordance with No I of the DDPS Ordinance of 11 March 2003 (AS 2003 514).
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