1 Gli indennizzi sono assegnati nel quadro delle convenzioni di cui all’articolo 30bis OMU116.
2 Le convenzioni contengono come minimo indicazioni sulle parti contraenti, sulle prestazioni che devono essere fornite da quest’ultime, sulle condizioni per il pagamento, sulle modalità di pagamento e sulla prova della fornitura delle prestazioni.
3 La Direzione federale delle misurazioni catastali designa i documenti da presentare per le singole prestazioni.
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 514).
116 Questo art. è ora abrogato.
1 Payment is guaranteed within the framework of the provisions of Article 30bis116 OCS.
2 The provisions include, as minimum, details of the contracting parties, the services to be carried out by each, the payment conditions and procedures and the proof that the work has been completed.
3 The Federal Directorate of Cadastral Surveying specifies the documents to be provided for each work.
115 Amended in accordance with No I of the DDPS Ordinance of 11 March 2003 (AS 2003 514).
116 This article has been repealed.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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