1 Chiunque lo richieda ha accesso, nel quadro delle regolamentazioni di cui agli articoli 10–13 LGI, ai dati della misurazione ufficiale.
2 Il Cantone designa il servizio che decide in merito all’accesso e all’utilizzazione e che è competente per il rilascio di estratti e valutazioni.
1 Any person may have access to the data of official cadastral surveying on demand, in accordance with the regulations in Articles 10–13 GeoIA.
2 The canton shall designate the agency which is to be responsible for facilitating access and use and for the supply of extracts and derived products.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.