1 Le vittime hanno diritto a un contributo di solidarietà; quest’ultimo è un segno di riconoscimento dell’ingiustizia inflitta e intende contribuire alla sua riparazione.
2 Le vittime non possono far valere ulteriori pretese di indennizzo o di riparazione morale.
3 Il contributo di solidarietà è versato su domanda.
4 Tutte le vittime ricevono lo stesso importo. I contributi versati alle vittime in difficoltà finanziarie nel quadro dell’aiuto immediato volontario non sono dedotti dal contributo di solidarietà.
5 Il diritto al contributo di solidarietà è personale; non è né trasmissibile per successione né cedibile. Se una vittima muore dopo aver presentato la domanda, il contributo confluisce nella massa ereditaria.
6 Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:
1 Victims have the right to a solidarity contribution. This is a sign of the acknowledgement of the injustice done to them and is intended as a contribution towards making amends.
2 More extensive rights to damages or satisfaction are excluded.
3 The solidarity contribution shall be paid in response to an application.
4 All victims shall receive the same amount. Contributions paid as voluntary emergency aid to victims in difficult financial circumstances shall not be taken into account in the amount of the solidarity contribution paid.
5 The right to the solidarity contribution is personal; it may not be bequeathed or assigned. If a victim dies after submitting an application, the contribution becomes part of the deceased’s estate.
6 The following also applies to the solidarity contribution:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.